IL RISCHIO DI EFFETTI AVVERSI E IL DOVERE DI NON LEDERE A SE STESSI

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Il dovere di non ledere a se stessi, per lesioni anche solo presunte/ipotetiche/potenziali quali sono gli effetti avversi, rappresenta causa di giustificazione nella violazione della legge. Un altro fondamentale contributo dall’Osservatorio Legale Effetti Avversi da Vaccino sulla scia della sentenza del Giudice di Pace di Chiavari del 27 ottobre 2022, n. 312.

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Avv. Barbara Costa, Osservatorio Legale Effetti Avversi da Vaccini (E.A.V.)

Poniamo l’attenzione su alcuni punti interessantissimi della sentenza del Giudice di Pace di Chiavari del 27 ottobre 2022, n. 312.

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Il fatto: la ricorrente impugnava un’ingiunzione comminatale allorché, ad un atto di controllo, non esibiva il Green Pass essendone sprovvista “per aver effettuato la scelta di non vaccinarsi“.

1) Il Giudice ha in effetti annuito sulla illiceità (contrarietà alla legge) della condotta di non vaccinarsi e non poter quindi esibire il Green Pass, ma per questo non voler rinunciare alle proprie attività quotidiane. Ma, di contro, ha ritenuto che la ricorrente fosse INCOLPEVOLMENTE CADUTA NELL’ERRORE DI RITENERE LECITA LA PROPRIA CONDOTTA. In sostanza, la ricorrente era caduta in un errore determinato dalla buona fede per aver ritenuto direttamente operativo nel territorio nazionale il Regolamento UE 953/ 2021 che, con il famoso Considerando 36, ha stabilito che “È necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate… o hanno scelto di non essere vaccinate“. Pertanto, credendo che fosse operativo quel Considerando, la Signora ha ritenuto in buona fede che la mancanza di Green Pass non le avrebbe comunque comportato alcuna forma di discriminazione, incluse sanzioni.

2) Il Giudice si spinge ancora oltre. Premesso che la vaccinazione anti SarsCov2 comporti un rischio per il singolo a beneficio sia dello stesso ma anche della collettività, sarebbe stato ragionevole prevedere, in ipotesi di REAZIONI AVVERSE, non solo un indennizzo, ma anche un risarcimento del danno, aspetto che invece lo Stato demanda all’accertamento giudiziale con oneri (quantomeno iniziali) a carico dell’istante.

3) E ancora il Giudice ha ragionato sul fatto che il legislatore, per poter imporre un obbligo vaccinale generalizzato, avrebbe dovuto attendere il passaggio dall’autorizzazione condizionata all’autorizzazione standard, altrimenti avrebbe rischiato di imporre un obbligo fondato su basi scientifiche incomplete e provvisorie. Il legislatore ha evitato quindi di imporre l’obbligo generalizzato ma senza rinunciarvi… e infatti, in via indiretta, ha adottato misure coercitive mirate ad incentivare i cittadini ad aderire “volontariamente ma non spontaneamente” alla vaccinazione.

Ne deduce il Giudice che, a rigore, l’obbligo di vaccinazione è inesistente e, in sua vece, resta confermato il principio di autodeterminazione e libertà di cura.

4) E arriviamo al punto ancor più interessante.

L’articolo 5 del nostro Codice Civile prevede che “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica…“. Pertanto, chi ha violato la legge (rifiutandosi di vaccinarsi e, quindi, di possedere il Green Pass per poterlo esibire ai controlli nelle attività in cui era obbligatorio) è giustificato per aver adempiuto al dovere di non procurarsi volontariamente danni alla salute, anche solo su un livello putativo (presunto, ipotetico) “in considerazione degli effetti avversi, a volte irrimediabili e anche mortali e delle opinioni spesso contraddittorie espresse dalle autorità mediche, di cui notoriamente sia venuto a conoscenza a mezzo degli strumenti di comunicazione mediatici” (cit. sentenza).

Il dovere di non ledere a se stessi, per lesioni anche solo presunte/ipotetiche/potenziali quali sono gli effetti avversi, rappresenta pertanto causa di giustificazione per aver violato una legge.

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