ART. 1
(Obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2)

  1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
    n. 76, dopo l’articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

ART. 4-quater
(Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS –CoV-2)

  1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
    delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-
    2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione
    europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui all’articolo 34 del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo
    restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
  2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
    specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico
    vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla
    vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta
    immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico
    curante, determina il differimento della vaccinazione.
  3. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste fino al 15 giugno 2022.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo
    anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 3.

ART. 4-quinquies
(Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro)

  1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori di cui agli articoli 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies e 9-
    septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
    2021, n. 87, soggetti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, devono possedere e sono tenuti
    a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo
    9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
  2. I datori di lavoro pubblici di cui agli articoli 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori
    di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della
    sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decretolegge
    n. 52 del 2021 e i responsabili delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica,
    musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge n. 52
    del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, per i soggetti
    sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività
    lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
    effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
  3. Il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di
    vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo,
    nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.
  4. I lavoratori di cui ai commi 1 e 3, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
    certificazioni di cui al comma1 o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di
    lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati
    assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di
    lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022,
    senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni
    di assenza ingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
    emolumento, comunque denominati. Per il personale universitario, per quello delle istituzioni di alta
    formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quello degli Istituti tecnici superiori, si applica
    l’articolo 9-ter, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. Per le imprese, fino al 15
    giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.
  5. È vietato l’accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo
    di cui al predetto comma 1.
  6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al comma 5 è sanzionata ai sensi
    dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma
    2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
    2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente
    comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
    compatibili. L’accertamento della violazione dell’obbligo di cui al comma 2 da parte dei responsabili
    degli Istituti tecnici superiori spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente
    competenti. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
    del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro
    600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di
    settore.
  7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di
    cui all’articolo 4- quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione,
    in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2.
  8. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 9-sexies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021.
  9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica.”.

ART. 2
(Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
    n. 87, dopo l’articolo 9-bis è inserito il seguente:
    “ART. 9-bis.1
    (Impiego dei certificati vaccinali e di guarigione)
  2. Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai
    soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione, di cui
    all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3,
    primo periodo:
    a) servizi alla persona;
    b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle
    necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona,
    individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
    salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da
    adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica dal 20 gennaio 2022. Le disposizioni di
    cui al comma 1, lettera b), si applicano dal 1° febbraio 2021, o dalla data di efficacia del decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa.”.

ART. 3
(Modifica dell’articolo 9-septies, comma 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

  1. All’articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Nelle imprese, dopo il
    quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il
    lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,
    comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine
    del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro
    per il lavoratore sospeso.”.

ART. 4
(Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2

nel sistema educativo, didattico e formativo)
1.Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema
educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione
o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle
relative attività per una durata di dieci giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59:

  • 1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza
    con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di
    positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
    2)in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica
    digitale integrata per la durata di dieci giorni;
    c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19
    febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e
    formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
    266:
    -1) fino a due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe l’autosorveglianza con
    l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
    2 ) con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale
    primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali
    non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata
    di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di
    essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine
    di tipo FFP2;
    3) con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica
    digitale integrata per la durata di dieci giorni.

ART.5
(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica)

  1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19
    nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette
    alla autosorveglianza di cui all’articolo 4, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per
    la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge
    22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di
    idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
    6
    presso le farmacie di cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le
    strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23
    luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è
    autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure
    occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di
    92.505.000 euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse confluite sulla contabilità speciale di cui
    all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
    24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell’art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  2. Al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie
    dall’applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse
    alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul
    sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d’intesa di cui
    all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 16 settembre 2021, n. 126.

ART. 6
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
    normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

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2 thoughts on “LA BOZZA DELLA VERGOGNA

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