FOCUS SUGLI EFFETTI AVVERSI: LA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE – LA SENTENZA N. 14 DEL 9 FEBBRAIO 2023 – Il diritto innato alla salute quale bene costituzionalmente monetizzabile

0

Lecito l’obbligo di trattamenti sanitari anche se comportino il rischio di «conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile» … ma non c’è nulla da temere per la Corte, perché tali conseguenze costituiscono «piuttosto titolo per l’indennizzo» (!)


Avv. Barbara Costa, Osservatorio Legale Effetti Avversi da Vaccini (E.A.V.)

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) si è rivolto alla Corte Costituzionale per segnalare, tra le tante, quanto il numero di eventi avversi da vaccini antiSARS-CoV-2 si sia dimostrato superiore alla media di quelli registrati per le altre vaccinazioni obbligatorie «in uso da anni», concludendo nel ravvisare la necessità di «rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati».

In tutta risposta, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che un elevato numero di segnalazioni di eventi avversi non sarebbe indicativo di maggiori rischi correlati «quanto piuttosto di una maggiore attenzione da parte di sanitari e cittadini» (oltreché di un maggior funzionamento dei sistemi di farmacovigilanza passiva!), varrebbe a dire che un’attenzione focalizzata alla problematica degli effetti avversi condurrebbe all’afflusso di maggiori segnalazioni, il che potrebbe avere un senso se non si rinnegasse o si tacesse sulla causa sottesa alla maggiore attenzione al fenomeno, vale a dire l’emersione sin da subito di una moltitudine di danneggiati che, a cascata, ha per l’appunto acceso l’attenzione sul dramma che si stava profilando. Ma la Corte per l’appunto non affronta il problema.

Proseguendo con il ragionamento, il CGARS ha rilevato l’esistenza di un discrimine, di un filtro, nel senso di ritenere che gli obblighi vaccinali debbano ritenersi illegittimi nel caso in cui i loro effetti superino la soglia della normale tollerabilità e di contro legittimi se riconducibili alla sola ipotesi di caso fortuito o imprevedibilità della reazione individuale, e solo in tal caso si potrebbe ritenerli «tollerabili». Ma, prosegue il CGARS, col vaccino antiSarsCov2 questa seconda ipotesi è ormai da escludere in quanto i dati evidenziano “una certa omogeneità” nella tipologia di eventi avversi, con l’effetto che l’opzione caso fortuito/reazione imprevedibile sarebbe davvero residuale.

In tutta risposta, però, la Corte smentisce questa ricostruzione ritenendo consolidato che il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto tale, reputarsi non tollerabile (costituendo piuttosto titolo per l’indennizzo): devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari anche se possano comportare il rischio di «conseguenze indesiderate, pregiudizievole oltre il limite del normalmente tollerabile».

Ma in tal modo, la Corte disconosce se stessa e la famosa sua pronuncia (rif. sentenza 1990 n. 307) in cui poneva 3 condizioni per potersi ritenere costituzionalmente accettabile l’obbligo di un trattamento sanitario:

  • a) se sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
  • b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
  • c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute sia prevista comunque una equa indennità in favore del danneggiato

Ma detti criteri non erano affatto intesi alternativi tra loro MA tutti contestualmente necessari e indefettibili affinché un obbligo sanitario potesse superare il limite di incostituzionalità.

Invece, OGGI sostiene la Corte che è proprio per sopperire all’eventualità che si manifesti un evento avverso che è stato previsto l’indennizzo «che, a differenza del risarcimento del danno, spetta anche in presenza di un rischio imprevedibile», così confermando che l’evento può essere anche intollerabile purché lo si indennizzi !

Ma detta tesi, riportando il concetto ben espresso dalla Giudice Lina Manuali, si traduce nel presupporre e accettare che l’uomo sia inteso come bene fungibile, sostituibile con il denaro, e quindi che il diritto innato alla salute possa essere costituzionalmente monetizzabile.

Non resta che attendere dunque come lo Stato e le Regioni, chiamati pertanto dalla stessa Corte Costituzionale ad adempiere affinché ci si mantenga nell’alveo del costituzionalmente corretto, si porranno per l’appunto di fronte alla valanga di istanze di accesso all’indennizzo previsto dalla Legge 210/92

In che percentuali verranno accolte ?

In che termini lo sbarramento dei limiti della finanza pubblica inciderà sulla sostenibilità in via generale ?

L’accesso sarà previsto sino ad “esaurimento posti” ?

Vedremo se e come, in questa materia focale, la politica e la giurisprudenza costituzionale riusciranno nel tempo a reciprocamente legittimarsi.

In conclusione, ad oggi è lecito e coerente sostenere che la stessa Corte Costituzionale abbia spianato la strada all’equo indennizzo ?  … e, si badi bene, «ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria» (!)

Avv. Barbara Costa

Condividi!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *