Ma detti criteri non erano affatto intesi alternativi tra loro MA tutti contestualmente necessari e indefettibili affinché un obbligo sanitario potesse superare il limite di incostituzionalità.
Invece, OGGI sostiene la Corte che è proprio per sopperire all’eventualità che si manifesti un evento avverso che è stato previsto l’indennizzo «che, a differenza del risarcimento del danno, spetta anche in presenza di un rischio imprevedibile», così confermando che l’evento può essere anche intollerabile purché lo si indennizzi !
Ma detta tesi, riportando il concetto ben espresso dalla Giudice Lina Manuali, si traduce nel presupporre e accettare che l’uomo sia inteso come bene fungibile, sostituibile con il denaro, e quindi che il diritto innato alla salute possa essere costituzionalmente monetizzabile.
Non resta che attendere dunque come lo Stato e le Regioni, chiamati pertanto dalla stessa Corte Costituzionale ad adempiere affinché ci si mantenga nell’alveo del costituzionalmente corretto, si porranno per l’appunto di fronte alla valanga di istanze di accesso all’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 …
In che percentuali verranno accolte ?
In che termini lo sbarramento dei limiti della finanza pubblica inciderà sulla sostenibilità in via generale ?
L’accesso sarà previsto sino ad “esaurimento posti” ?
Vedremo se e come, in questa materia focale, la politica e la giurisprudenza costituzionale riusciranno nel tempo a reciprocamente legittimarsi.
In conclusione, ad oggi è lecito e coerente sostenere che la stessa Corte Costituzionale abbia spianato la strada all’equo indennizzo ? … e, si badi bene, «ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria» (!)