TEORIA DELLO SCUDO PENALE QUALE “AMMISSIONE” DI PERICOLOSITÀ/DANNOSITÀ DEI VACCINI

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Con l’articolo di oggi, Giubbe Rosse inaugura la collaborazione con l’Osservatorio Legale Effetti Avversi da Vaccini (E.A.V.). Si discute se si palesi una confessione del legislatore nella previsione dello scudo penale per i reati di lesione ed omicidio per medici e sanitari vaccinatori: una ammissione di consapevolezza sulla dannosità e i rischi derivanti dai vaccini?


Avv. Barbara Costa, Osservatorio Legale Effetti Avversi da Vaccini (E.A.V.)


Ha aperto una riflessione lo stralcio della già famosa sentenza della Dott.ssa Zanda del Tribunale di Firenze del 30/10/2022, in cui la Giudice dà spazio descrittivo alle argomentazioni della difesa della psicologa ricorrente: la psicologa si spinge a riferirsi allo scudo penale (introdotto dall’art. 3 del D.L. 44/21)  in termini di evidente ammissione di dannosità dei vaccini.

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Riferisce la Giudice Zanda come la psicologa abbia eccepito che il decreto legge, introducendo lo scudo penale per i reati di lesioni e omicidio, palesi una confessione, vale a dire una ammissione di consapevolezza da parte del legislatore sulla dannosità e i rischi derivanti dai vaccini (anche se poi se ne sostiene la sicurezza), per cui il legislatore stesso preferisce – a priori – preservare il medico vaccinatore dalle relative conseguenze penali. D’altronde, volendo puntualizzare un’ovvietà, la stessa esistenza di una norma di legge che assegna un indennizzo a chi abbia subito un effetto avverso ammette di per sé la possibilità che l’effetto avverso possa verificarsi).

Inoltre, ragiona su una incongruenza logica: lo scudo penale mal si potrebbe riferire ai medici vaccinatori che seguissero pedissequamente i protocolli ministeriali in quanto, a rigore, l’adeguamento in toto ad essi di per sé dovrebbe escluderli da responsabilità penale a prescindere dallo “scudo penale” introdotto, deducendone quindi che evidentemente lo scudo “si riferirebbe ad altri soggetti” (riflessione aperta). Infatti, il legislatore emergenziale, con l’anzidetto art. 3 del D.L. 44/21, ha espressamente voluto escludere da responsabilità penale il personale medico e sanitario vaccinatore a cui possa essere addebitata la morte o la lesione a seguito della somministrazione se e qualora, nella propria prestazione, abbia fatto un “uso” del vaccino “conforme alle indicazioni  contenute  nel  provvedimento  di  autorizzazione all’immissione in commercio … e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”.

Ma, già nel 2017, a ridosso della famosa Legge Lorenzin, con la legge Gelli (L. n. 24 dell’8 marzo 2017), il legislatore vaccinista aveva già introdotto nel codice penale l’art. 590 sexies rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” che così recita: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Potremmo ipotizzare che il legislatore vax, con l’art. 3 della Legge 44/21, abbia inteso stringere ancor più le maglie non richiamando l’anzidetta chiusura dell’ultimo inciso (“… sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”), preservando in tal modo il medico vaccinatore dalla responsabilità anche per i casi limiti a cui la “specificità del caso concreto” potrebbe far riferimento. Ma, a pensarci bene, è proprio la specificità del caso concreto a condurre con sé le potenziali criticità dell’effetto avverso (!).

Tornando alla sentenza, la difesa della dott.ssa ricorrente ha inoltre rilevato che detto scudo penale è un istituto che non esiste nel nostro ordinamento (il quale conosce solo l’istituto della immunità e le cause generali di esclusione della punibilità), seppur sembrerebbe, inciso che aggiungiamo noi, che sia stata introdotta proprio una nuova “causa di esclusione della punibilità” ad hoc.

Dette argomentazioni e riflessioni portate dalla difesa della dottoressa ricorrente nei propri scritti difensivi, non espressamente fatte proprie dalla Giudice ma riferite ampiamente nelle motivazioni della Sua sentenza, meritano l’attenzione dei giuristi che si affacciano sulla strada del riconoscimento giudiziario del risarcimento per gli effetti avversi.

Infatti, se lo Stato è già consapevole della potenziale dannosità dei v. tanto che, con l’introduzione della loro obbligatorietà, ha sottratto i suoi esecutori da responsabilità penale (circoscrivendo e limitando ancor di più la già prevista esclusione di responsabilità per il medico disposta con la Legge Gelli), ammette di per sé di non essere in grado di esercitare proficuamente i propri poteri/doveri di vigilanza e controllo e di accettarne il rischio, richiamando la metafora della roulette russa, con tutte le conseguenze di legge.

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1 thoughts on “TEORIA DELLO SCUDO PENALE QUALE “AMMISSIONE” DI PERICOLOSITÀ/DANNOSITÀ DEI VACCINI

  1. ricordiamo anche la questione coi migranti: niente pseudo-vacs anticovid forzata a loro, che non c’è lo scudo statale per il produttore.
    Dunque, son talmente ‘sicuri ed efficaci’ che il rischio su migliaia di iniezioni è eccessivo per il produttore, ma trascurabile su milioni di italiani per lo stato

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