ANCHE LA GIUSTIZIA SI PIEGA AL NUOVO PARADIGMA – Che cosa ci insegna la surreale sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 261 del 10.09.2021

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Con la sentenza 10 settembre 2021, n. 261, Il TAR Friuli Venezia Giulia ha rigettato tutti i motivi di ricorso proposti da una dottoressa, libera professionista, contro il provvedimento di accertamento di elusione dell’obbligo vaccinale (e contro ogni altro provvedimento connesso) assunto dall’Azienda sanitaria del Friuli occidentale (ASFO). Conviene, però, leggere attentamente il testo della sentenza per rendersi conto di come tali conclusioni siano fondate su presupposti fallaci, indimostrati o, nel migliore dei casi, scientificamente fragili. La giustizia sembra aver alzato le mani non tanto di fronte alla scienza, quanto piuttosto alle decisioni insindacabili delle agenzie regolatorie, le quali vengono ormai considerate le uniche vere rappresentanti della scienza, oltre che depositarie di una verità suprema. La giustizia non vuole o non sembra in grado, insomma, di interferire con quelli che sono diventati a tutti gli effetti i principi fondanti della società del nuovo millennio. Le “verità” vengono emanate da organismi sovranazionali inappellabili, il dissenso non è ammesso, indipendentemente dal merito.

Con la sentenza 10 settembre 2021, n. 261, Il TAR Friuli Venezia Giulia ha rigettato tutti i motivi di ricorso proposti da una dottoressa, libera professionista, contro il provvedimento di accertamento di elusione dell’obbligo vaccinale (e contro ogni altro provvedimento connesso) assunto dall’Azienda sanitaria del Friuli occidentale (ASFO), chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. Le argomentazioni svolte dal giudice amministrativo possono così riassumersi[1]:

  1. il vaccino non è in fase di sperimentazione, atteso che l’autorizzazione condizionata con l’immissione in commercio postula comunque la fine della fase di sperimentazione;
  2. la profilassi vaccinale ha efficacia preventiva, oltre che dei sintomi della malattia, anche della trasmissione dell’infezione, quindi, l’interesse a prevenire la malattia è pubblicistico, anche sotto il profilo di limitare l’impatto sul sistema sanitario nazionale, circa l’occupazione delle terapie intensive e dei ricoveri;
  3. lo “scudo penale” per i sanitari somministranti non attiene alla sicurezza dei vaccini; si tratta di una disposizione che va letta in chiave simbolica, in quanto diretta ad evitare atteggiamenti di medicina difensiva che potrebbero ostacolare la campagna vaccinale,
  4. la norma che prevede la sospensione dall’esercizio della professione a seguito della mancata sottoposizione al vaccino (art. 4 d.l. 44/2021) è ragionevole e proporzionata; ragionevole perché costituisce il frutto di un bilanciamento degli interessi, prevedendo una compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all’obbligo vaccinale a tutela della salute collettiva; proporzionata, poiché è previsto un meccanismo di esenzione dalla vaccinazione (ad esempio, per accertato pericolo per la salute) e la sospensione ha durata temporanea;
  5. la legge che impone l’obbligo vaccinale integra i tre presupposti necessari indicati dalla Corte Costituzionale (sent. 5/2018) per essere compatibile con l’art. 32 Cost.

Questo in sintesi. Conviene, però, leggere attentamente il testo della sentenza per rendersi conto di come tali conclusioni siano fondate su presupposti fallaci, indimostrati o, nel migliore dei casi, scientificamente fragili e costituiscano, pertanto, una palese forzatura interpretativa. Vista l’enormità dell’argomento trattato, in questa sede analizzeremo solamente i punti 1. e 2., rimandando l’analisi dei rimanenti tre punti ad altra occasione.

Sul punto 1. il giudice amministrativo fa ricorso a un classico argomento circolare, riassumibile essenzialmente nella formula “è così perché è così”. Nella motivazione si ammette infatti apertamente che l’autorizzazione condizionale viene rilasciata

anche in assenza di dati clinici completi, “a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari”. Il carattere condizionato dell’autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (dal sito dell’ISS, che richiama a sua volta quello dell’EMA: “una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala”), né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di “completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole”. 

Ossia, la motivazione alla base della decisione di EMA di rilasciare l’autorizzazione condizionata pur in assenza di dati completi (il presupposto secondo cui i benefici supererebbero i rischi di una mancata approvazione) per il TAR diventa essa stessa la base “scientifica” con cui considerare i vaccini sicuri e, dunque, non sperimentali. Ora va ricordato che l’autorizzazione condizionata è stata rilasciata da EMA a dicembre 2020 di fronte a uno stato di emergenza globale e a un’assenza (o almeno giudicata tale) di terapie omologate alternative. In pratica, è come se EMA ci dicesse: “I dati sull’efficacia e la sicurezza non sono completi, ma ci troviamo in una situazione di emergenza. Se aspettiamo la conclusione dei trial nel 2023, nel frattempo potrebbero morire migliaia di persone che, invece, si potrebbero salvare autorizzando i vaccini. Dunque, meglio autorizzare i vaccini subito, anche se, prima di omologarli, serviranno studi sulla sicurezza che richiederanno anni di farmacovigilanza”. Va da sé che l’autorizzazione di un nuovo vaccino mai sperimentato prima rilasciata in una situazione di emergenza non può per definizione stabilire alcuna sicurezza del vaccino stesso oltre il brevissimo tempo di osservazione durante il quale è il vaccino è stato effettivamente sperimentato. EMA non ha la sfera di cristallo: non poteva sapere a fine 2020 (né può sapere oggi) se e in quale misura i vaccini autorizzati con autorizzazione condizionata presenteranno rischi per la sicurezza nel medio e lungo periodo. Da qui la decisione di autorizzarli solo in modo condizionato, in attesa di ricevere i dati completi previsti dalla normale procedura di omologazione. Il TAR, invece, ha espunto completamente il concetto di condizionalità dalla decisione di EMA inferendo che i vaccini sono già oggi sicuri ed efficaci perché lo dice EMA e perché l’autorizzazione condizionata presuppone di per sé che la sicurezza e l’efficacia siano in qualche modo già state accertate. Gli studi successivi serviranno unicamente, si legge, a “confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole”. Verrebbe da obiettare, con un po’ di sarcasmo, che il TAR ha rubato la sfera di cristallo a EMA: già oggi dà per scontata una conclusione che neppure EMA ha voluto o potuto validare. 

Ma il TAR si spinge addirittura oltre con un’audacia piuttosto sorprendente:

La “sperimentazione” dei vaccini si è dunque conclusa con la loro autorizzazione all’immissione in commercio, all’esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica e non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l’autorizzazione è stata concessa in forma condizionata. L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali”, dunque, è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi.

Per il TAR la sperimentazione si è conclusa nel momento stesso in cui il vaccino è stato messo in commercio a seguito di “un rigoroso processo di valutazione scientifica”. La messa in commercio, dunque, sarebbe essa stessa la garanzia di “sicurezza, efficacia e qualità”, il che escluderebbe per definizione la possibilità che il vaccino sia sperimentale. Anche in questo caso è palese il ricorso all’argomento circolare. Verrebbe da chiedere al TAR, se ci è concessa l’ironia, per quale motivo allora EMA e le altre agenzie regolatorie distinguano ancora tra autorizzazione condizionata e omologazione se già la prima offre di per sé tutte le garanzie che ci si aspettano dalla seconda. Ci permettiamo poi di ricordare al TAR Friuli Venezia Giulia che i casi di farmaci omologati e autorizzati al commercio e poi ritirati sulla base di segnalazioni di reazioni avverse o constatazioni di rischi per la salute registrate dopo anni sono tutt’altro che infrequenti. Senza andare troppo lontano, basterà menzionare il recente caso dello Chantix (Vareniclina), la pillola antifumo prodotta da Pfizer, approvata da FDA nel maggio 2006 e ora ritirata dal commercio a causa degli elevati livelli di agenti cancerogeni (nitrosammine) rivenuti in essa.[1] Affermare che un farmaco non è sperimentale solo perché è stato autorizzato al commercio, per di più in un contesto di autorizzazione condizionata e in una situazione di emergenza, ci pare francamente una forzatura notevole che arriva a sfiorare l’insolenza.

Ancora più sorprendente appare la motivazione addotta dal giudice amministrativo al punto 2. Secondo la querelante

L’obbligo vaccinale imposto dalla legge ai sanitari deve essere interpretato in ragione del suo dichiarato scopo, cioè quello di prevenire il contagio da SARS-CoV-2. Considerato che le sostanze ad oggi disponibili non avrebbero l’effetto di prevenire la diffusione dell’infezione, ma solo lo sviluppo della malattia, non potrebbe quindi configurarsi alcuna violazione.

Nel respingere tale assunto, il TAR rileva al punto 9.1 che

È errato il presupposto fattuale di entrambi gli argomenti, cioè quello secondo cui i prodotti in uso nella campagna vaccinale sarebbero inefficaci nel prevenire l’infezione da SARS-CoV-2, ma agirebbero solo sui relativi sintomi (quindi in chiave di prevenzione della malattia). Evidenze opposte emergono, infatti, dall’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia prodotto dall’ISS, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, istituzionalmente investito – tra le altre – delle funzioni di ricerca e controllo in materia di salute pubblica (art. 1 del relativo Statuto, approvato con D.M. 24.10.2014). Il documento cui si fa riferimento è liberamente consultabile online presso il sito internet dell’ente[2] e considera i dati relativi a tutti i casi di infezione da virus SARS-CoV-2 registrati nel periodo 4 aprile – 31 agosto 2021, confermati tramite positività ai test molecolari e antigenici. Esso conclude riconoscendo che “l’efficacia complessiva della vaccinazione incompleta nel prevenire l’infezione è pari al 63,2% (95%IC: 62,8%-63,5%), mentre quella della vaccinazione completa è pari al 78,1% (95%IC: 77,9%-78,3%). Questo risultato indica che nel gruppo dei vaccinati con ciclo completo il rischio di contrarre l’infezione si riduce del 78% rispetto a quello tra i non vaccinati”. Può affermarsi dunque, con l’evidenza dei dati statistici, che la profilassi vaccinale ha efficacia preventiva, oltre che dei sintomi della malattia, anche della trasmissione dell’infezione.

Il TAR cita, dunque, un passaggio dell’ultimo bollettino ISS del 3 settembre 2021, dal quale deduce conclusivamente che “la profilassi vaccinale ha efficacia preventiva, oltre che dei sintomi della malattia, anche della trasmissione dell’infezione”. C’è solo un piccolo problema: quello stesso bollettino chiarisce anche che si tratta di semplici stime. Subito dopo la frase citata nel testo della sentenza del TAR si legge infatti:

Siccome è una stima basata su un modello statistico, questa implica un livello di incertezza che è espresso dall’intervallo di confidenza, il quale indica che verosimilmente (con il 95% di probabilità) il valore reale dell’efficacia è compreso tra 77,9% e il 78,3%.

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_1-settembre-2021.pdf, pagina 16

Poco più avanti, nello stesso bollettino dell’ISS si aggiunge:

È necessario ricordare che le stime di efficacia riportate non prendono in considerazione diversi fattori che potrebbero influire sul rischio di infezione/ricovero/morte e sulla probabilità di essere vaccinato (per esempio, categoria a rischio, comorbidità ecc.).

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_1-settembre-2021.pdf, pagina 17

È a dir poco curioso che, nel respingere il motivo addotto dalla querelante, il TAR Friuli Venezia Giulia abbia utilizzato una stima riportata nel bollettino dell’ISS come base scientifica per inferire l’utilità dei vaccini nel prevenire il contagio e la trasmissione. I dati epidemiologici di tutto il mondo hanno ormai dimostrato in maniera conclusiva e inequivocabile che, se da un lato il vaccino offre una discreta protezione dalle forme gravi della malattia per 5-6 mesi, dall’altro è sostanzialmente inefficace nel prevenire i contagi. Un semplice confronto tra i casi attuali e quelli dello scorso anno, prendendo come riferimento Israele, il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’Italia o qualsiasi altro paese europeo, evidenzia un netto aumento dei casi rispetto a dodici mesi fa a fronte di una media del 70% di popolazione vaccinata con una o due dosi.

Fonte: https://ourworldindata.org
Fonte: https://ourworldindata.org

Va poi ricordato che nessun produttore di vaccini (da Pfizer a Moderna, ad AstraZeneca a Johnson&Johnson fino agli altri produttori non autorizzati da EMA) ha mai sostenuto o suggerito che il vaccino Covid-19 sia efficace nel prevenire il contagio e la trasmissione, limitandosi piuttosto ad affermare che esso è in grado di prevenire forme gravi della malattia. Di questo va loro dato atto. Tanto nelle rivendicazioni contenute delle schede tecniche quanto nelle dichiarazioni ufficiali e ufficiose rilasciate dai loro rappresentanti, i produttori di vaccini non hanno mai sostenuto che il vaccino avrebbe fermato la pandemia. A titolo di esempio, così parlava Tal Zaks, direttore medico di Moderna, già il 27 novembre 2020 intervistato dall’agenzia Axios:

“Credo che dobbiamo stare attenti a non sopravvalutare i risultati. Quello che i nostri risultati dimostrano è che il vaccino ti permette di non ammalarti gravemente. Ma non dimostrano che tu non puoi potenzialmente essere portatore del virus e infettare gli altri. Quando inizieremo la distribuzione di questo vaccino, non avremo dati concreti sufficienti per dimostrare che questo vaccino riduce la trasmissione. Non dovremo cambiare le nostre abitudini solo sulla base del vaccino.”

L’idea che il vaccino sia l’unica arma che possediamo per combattere la pandemia e che esso sia in grado di “fermare la catena del contagio” e farci “uscire dall’incubo” sembra essere piuttosto una convinzione ampiamente diffusa tra politici, televirologi e presunti esperti che da quasi due anni popolano le trasmissioni televisive e occupano le prime pagine dei giornali. Convinzione che ovviamente si è trasformata in dòxa e in vulgata ufficiale per effetto del bombardamento mediatico, ma che ad oggi non ha trovato alcun vero riscontro nei dati epidemiologici del mondo reale, per non dire che è stata completamente smentita da essi. Eppure è proprio su questo presupposto scientificamente fallace che si fonda il Green Pass. Ed è sempre su questa errata convinzione che il TAR Friuli Venezia Giulia sembra aver motivato la propria decisione di rigettare il ricorso della querelante. È abbastanza scandaloso, peraltro, che la sentenza faccia riferimento all’ultimo bollettino ISS citandone alla lettera un passaggio, ma omettendo o ignorando colpevolmente il passaggio immediatamente successivo, dove si chiarisce che si tratta di una “stima basata su un modello statistico”.

Conclusioni

La sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia è, in qualche modo, emblematica della fase storica che stiamo vivendo. Quel che è peggio è che probabilmente farà giurisprudenza e verrà seguita da altre decisioni dello stesso tenore per casi analoghi. Le motivazioni addotte dal giudice amministrativo per respingere i motivi della querelante si fondano essenzialmente sull’accettazione incondizionata del parere delle autorità regolatorie e sanitarie come istanza ultima di verità scientifica, di fronte alle quali i diritti del singolo, ancorché sanciti espressamente dalla costituzione, perdono fatalmente validità. Il palese ricorso all’argomento circolare nella sentenza ne è la testimonianza più evidente. Da tale “verità scientifica” si fa discendere a cascata il principio di “bene collettivo”, il quale, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deciso dai governi, diventa a sua volta la base giuridica con cui giustificare l’obbligo vaccinale e la presunta compatibilità della disposizione con l’art. 32 della Costituzione. La giustizia, insomma, sembra aver alzato le mani non tanto di fronte alla scienza, quanto piuttosto alle decisioni insindacabili delle agenzie regolatorie, le quali vengono ormai considerate le uniche vere rappresentanti della scienza, oltre che depositarie di una verità suprema al di sopra delle giurisprudenze nazionali, di qualsiasi diritto del singolo sancito dalle costituzioni e, non ultimo, al di sopra di qualsiasi obiezione sollevata in seno alla stessa comunità scientifica. Se lo dice EMA, significa che è così, punto. Pertanto, occorre adeguarsi, piaccia o non piaccia. La giustizia non vuole o non sembra in grado, insomma, di interferire con quelli che sono diventati a tutti gli effetti i principi fondanti della società del nuovo millennio. Le “verità” vengono emanate da organismi sovranazionali inappellabili, il dissenso non è ammesso, indipendentemente dal merito. La pericolosità intrinseca di un tale paradigma è evidente e cesserà solamente il giorno in cui quel paradigma verrà a cadere. Senza un’inversione di tendenza, non è azzardato affermare che ci attendono anni davvero bui.

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