PFIZERLEAK

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Che cosa rivela la pubblicazione del contratto firmato da Pfizer con l’Albania, che, con ogni probabilità, rappresenta solo la variante dello stesso modello di contratto imposto da Pfizer in tutto il mondo? Condizioni capestro per gli Stati firmatari, nessuna responsabilità per l’azienda farmaceutica, incluso il caso di ritardi nella consegna, costi legali scaricati interamente sul “beneficiario”, ma soprattutto l’ammissione del fatto che i vaccini possono causare effetti collaterali ad oggi non noti.

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Questa è la traduzione del thread pubblicato alcune ore fa su Twitter dall’account Ehden con alcune lievi modifiche e aggiunte.

PREMESSA

Pfizer è stata fino ad oggi estremamente aggressiva nel cercare di proteggere la riservatezza delle clausole dei contratti siglati con i vari Paesi per la vendita del proprio vaccino contro il Covid-19. Ciò nonostante, un contratto è ora trapelato e finito nelle mani di qualcuno che ne ha rese note le parti più salienti in lingua inglese. Il Paese dal quale proviene il contratto è l’Albania. L’aspetto curioso è che il contratto era pubblicato sul sito del governo albanese fin dallo scorso gennaio[1], ma apparentemente nessun giornalista mainstream fino ad oggi se ne era accorto o ne aveva dato conto. Va osservato che, come tutte le grandi multinazionali, Pfizer cercare di utilizzare il più possibile un contratto standard globale che sia valido grosso modo per tutti i Paesi. Questo perché i costi legali associati alla creazione e ai cicli di revisione dei contratti nazionali sono estremamente elevati. In breve, non è possibile affermare con certezza assoluta che tutti i Paesi hanno adottato lo stesso identico contratto, tuttavia la prassi adottata solitamente in questi casi e una serie di elementi già noti che forniamo di seguito suggeriscono che Pfizer sia riuscita a imporre sostanzialmente lo stesso modello ovunque, con lievi variazioni nazionali laddove espressamente richiesto e, quindi, irrinunciabile, mantenendo, però, sostanzialmente inalterati i principi fondanti. Una conferma autorevole in tal senso ci viene dall’ex presidente di Pfizer in Brasile e CEO per l’America Latina, Carlos Murillo, il quale ha dichiarato sotto giuramento davanti alla commissione parlamentare di inchiesta (CPI) del Brasile che

"le clausole proposte dall'azienda farmaceutica [Pfizer ndr] per l'offerta dei vaccini in Brasile non sono "clausole capestro", come dichiarato dall'ex-ministro della sanità brasiliana Eduardo Pazuello. Al contrario, secondo Murillo, Pfizer ha preteso che tutti i paesi accettassero le stesse identiche condizioni per l'acquisto di vaccini contro il Covid-19".

ANALISI DELLE PARTI SALIENTI DEL CONTRATTO

Per prima cosa, parliamo del prodotto. Il contratto non copre solo la produzione di vaccini per COVID-19 e le sue mutazioni, ma anche “qualsiasi dispositivo, tecnologia o prodotto utilizzato nella somministrazione o per potenziare l’uso o l’effetto di tale vaccino”:

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Se vi siete chiesti fino ad oggi perché l’ivermectina è stata soppressa, eccovi ora la risposta: perché il contratto che i Paesi hanno firmato con Pfizer non consente loro di sottrarsi agli obblighi del contratto stesso, nel quale si specifica che, anche se verrà trovato un farmaco per curare il COVID-19, il contratto non potrà comunque essere annullato:

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Fornitura del prodotto: Pfizer non risponde per eventuali ritardi di consegna
“Pfizer non sarà ritenuta responsabile per la mancata consegna delle dosi in conformità con le date di consegna stimate […] né tale mancanza darà all’Acquirente alcun diritto di annullare gli ordini per qualsiasi quantità di Prodotto”:

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“Pfizer deciderà sugli adeguamenti necessari al numero di dosi contrattate e al programma di consegna dovuto all’acquirente […] in base a principi che saranno determinati da Pfizer. L’Acquirente sarà considerato d’accordo con qualsiasi revisione”:

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Giusto per chiarire:

“Con la presente L’Acquirente rinuncia a tutti i diritti e i rimedi che potrebbe ottenere per Legge, in via equitativa o per altre vie, derivanti da o relativi a […] eventuali mancate consegne da parte di Pfizer delle dosi contrattate in conformità con il programma di consegna”:

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E, se ancora non fosse chiaro:
“In nessun caso Pfizer sarà ritenuta responsabile o soggetta a penali per eventuali consegne tardive”:

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Non è possibile restituire il prodotto, per nessuna ragione e in nessuna circostanza: 
“Pfizer non accetterà, in nessuna circostanza, alcun reso di prodotto (o qualsiasi dose) […] nessun Prodotto potrà essere restituito in nessuna circostanza”:

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Questa è la parte che fissa il prezzo del vaccino ed è quella che potrebbe differire da un Paese all’altro. In questo contratto si fissa un prezzo di $ 12,00 (USD; dollari americani) a dose per poco meno di 250.000 dosi. Curiosamente il prezzo reso pubblico negli Stati Uniti è di $ 19,50, mentre per Israele, stando alle parole dell’allora ministro della Sanità del governo Netanyahu, Yaron Niv, il prezzo per dose sarebbe stati di $ 62,00, quasi cinque volte il prezzo indicato in questo contratto per l’Albania. Dati ovviamente che solo i governi interessati potranno confermare o smentire:

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Per quanto riguarda il pagamento, il Paese non ha il diritto “di trattenere, compensare, recuperare o addebitare qualsiasi importo dovuto a Pfizer, ai sensi del presente Contratto o in altro modo, con qualsiasi altro importo eventualmente dovuto (oggi o in futuro) ad esso da Pfizer o da una sua affiliata”:

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Merce danneggiata

L’unico modo per un Paese per ottenere il richiamo della merce è poter dimostrare dimostrare una violazione delle CGMP (buone pratiche di fabbricazione). L’aspetto interessante è che le attuali CGMP sono regolamentate dalla FDA. Esse non possono dire niente sull’mRNA, dal momento che non abbiamo mai avuto buone pratiche di fabbricazione del vaccino a mRNA. Pertanto, è di fatto impossibile provare eventuali negligenze nelle buone pratiche di fabbricazione regolamentate dalla FDA:

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Questo contratto è al di sopra di qualsiasi legge locale dello stato nazionale.

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Effetti a lungo termine ed efficacia

Questa è la parte più interessante:
“L’Acquirente riconosce […] che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino non sono attualmente noti e che potrebbero esserci effetti negativi del vaccino che attualmente non sono noti”.

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Risoluzione per giusta causa

Formalmente esistono clausole che permettono la risoluzione del contratto. In realtà, come abbiamo visto finora, l’acquirente non ha elementi a disposizione per poter dimostrare una violazione materiale, mentre Pfizer può facilmente risolvere il contratto qualora non riceva i compensi previsti o ritenga di non averli ricevuti:

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Più esplicitamente: lo Stato firmatario è tenuto a pagare Pfizer per i dosaggi che ha ordinato, indipendentemente da quanti ne ha consumati, indipendentemente dal fatto che Pfizer abbia ricevuto o meno l’approvazione [era un’approvazione pre-UE) e indipendentemente dal fatto che Pfizer abbia consegnato le dosi contrattate in conformità con le date di consegna stimate e stabilite nel contratto:

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Clausola di indennità
“L’Acquirente accetta di indennizzare, difendere e mantenere indenni Pfizer, BioNTech (e) le loro affiliate […] da e contro qualsiasi causa, reclamo, azione, richiesta, perdita, danno, responsabilità, transazione, sanzione, multa, costo e spese”:

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Obbligo dello Stato di difendere Pfizer:

“(Pfizer) notificherà all’Acquirente le perdite per le quali chiede l’indennizzo […] In seguito a tale notifica, l’Acquirente dovrà prontamente assumere la condotta e il controllo della difesa di tali richieste indennizzate per conto di (Pfizer)”:

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Tuttavia, “Pfizer avrà il diritto di assumere il controllo di tale difesa… e l’Acquirente dovrà pagare tutte le Perdite, incluse, senza limitazioni, le ragionevoli spese legali e altre spese sostenute”:

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Pfizer si assicura che il Paese paghi tutto

“I costi e le spese, inclusi […] gli onorari e gli esborsi di consulenza, sostenuti dal(i) Beneficiario(i) in relazione a qualsiasi Richiesta di Indennizzo saranno rimborsati trimestralmente dall’Acquirente”.
Insomma, costi e problemi legali vengono scaricati fin dall’inizio sul “beneficiario”:

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Responsabilità

“questo non include, né costituisce, un’assicurazione di responsabilità del prodotto per coprire eventuali reclami di terzi/pazienti e tale assicurazione di responsabilità generale non pregiudica l’obbligo di indennizzo dell’Acquirente come stabilito nel presente contratto”:

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Non esiste un limite alla responsabilità del Paese se:

“l’indennità da esso concessa ai sensi della Sezione 8 (Indennizzo)” o se l’Acquirente non ha pagato Pfizer”.

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L’Acquirente rinuncia a qualsiasi diritto di immunità, rinuncia a qualsiasi legge che possa limitare l’obbligo di risarcimento a Pfizer.

Commento: il tribunale di New York ha la capacità di detenere beni internazionali di un Paese, qualora un Paese non abbia rispettato un contratto:

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Condizioni per la fornitura

L’Acquirente deve fornire protezione a Pfizer dalla responsabilità per reclami e tutte le perdite, deve implementarla tramite requisiti legali o normativi e l’adeguatezza di tali sforzi sarà giudicata a esclusiva discrezione di Pfizer:

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Riservatezza, parte 1

“Ciascun Destinatario deve salvaguardare la natura riservata e proprietaria delle Informazioni riservate della Parte divulgante con almeno lo stesso grado di cura con cui conserva le proprie informazioni riservate o proprietarie dello stesso tipo”:

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Riservatezza, parte 2

“Il destinatario deve divulgare le informazioni riservate solo a quei suoi rappresentanti che hanno bisogno di conoscere tali informazioni riservate per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente accordo”:

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Riservatezza, parte 3

Il contratto deve essere mantenuto riservato per 10 anni (in Israele pare che questo limite sia di 30 anni):

“Le disposizioni della presente Sezione 10 (Informazioni riservate) sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del presente Accordo per un periodo di dieci (10) anni”:

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Arbitrato e fori di competenza

L’arbitrato deve essere svolto a New York, secondo le regole di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, regolate dalle leggi dello Stato di New York, USA:

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Qualora sia stato assegnato un ministero specifico a tutela del contratto, ciò dovrà rimanere in essere:

“…il tentativo di cessione di diritti o di delega o di subappalto di compiti senza il previo consenso scritto delle altre Parti è nullo e inefficace”.

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1 thoughts on “PFIZERLEAK

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