TERMINE DI 3 ANNI PER LA DOMANDA DI INDENNIZZO PER EFFETTI AVVERSI DA VACCINO (Legge 210/92) – Attenzione alle decadenze!

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L’Osservatorio Legale Eventi Avversi da Vaccino tiene ad avvisare tutti i danneggiati da vaccino che il termine ultimo per presentare la domanda di indennizzo è di 3 anni dalla “conoscenza del danno subito”. La prudenza quale primo criterio.


Avv. Barbara Costa, Osservatorio Legale Effetti Avversi da Vaccini (E.A.V.)

In questa sede è intenzione dell’Osservatorio fornire un concreto indirizzo e un’interpretazione il più possibile prudenziale affinché nessun danneggiato subisca l’odiosa decadenza dall’esercizio del proprio diritto.

Andiamo per punti.

  1. La decadenza dei 3 anni è indicata nella stessa Legge 210/92, legge che sin dal 1992 ha previsto per i danneggiati da vaccinazioni la possibilità di richiedere un indennizzo: oggi questa stessa decadenza è estesa ai danneggiati da vaccinazione anti SarsCov2.
  2. Le prime vaccinazioni anti SARS-Cov-2 risalgono a fine dicembre 2020. Pertanto, in relazione al vaccino Covid, si verificheranno le prime decadenze a decorrere da fine dicembre 2023.
  3. Alla domanda di indennizzo è obbligatorio allegare documentazione medica da cui emerga o possa presumersi “la data del manifestarsi della menomazione permanente” (art. 4, p.to C, L. 210/92): è sulla base di questa documentazione che la Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O.) valuta se sia decorso o meno il termine di 3 anni.
  4. Il termine di 3 anni inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato sia “venuto a conoscenza del danno subito” (art. 5 della L. 210/92).

Come interpretare l’articolo di legge: in concreto, da quale giorno (dies a quo) iniziano a decorrere i 3 anni?

Va certamente premesso che, sebbene la legge indichi quale momento chiave il giorno in cui l’interessato sia venuto a conoscenza del “danno“, per logica giuridica si sarebbe dovuto indicare conoscenza (o conoscibilità) del “nesso causale” tra il danno e il vaccino (e non del “danno”) e la giurisprudenza in effetti ha interpretato in tal senso: “… dal giorno in cui la vittima sia in grado di tracciare la riconducibilità causale della malattia alla sua causa scatenante e quindi ai possibili responsabili” (Cassazione 11298/2020).

Pertanto, già si potrebbe escludere ogni dubbio per i casi (più rari) di chi abbia purtroppo subito l’effetto avverso nell’immediatezza dell’atto vaccinale, in quanto la repentinità è indizio di ascrivibilità: sarà da detta data che inizia a decorrere il termine.

Ma, per tutti gli altri casi, in quali circostanze temporali si può sostenere che un danneggiato sia venuto a conoscenza del nesso causale?

Innanzitutto, l’interpretazione più coerente e fattuale porterebbe a dedurre che la vittima possa attivamente (coscientemente) addebitare il proprio male alla vaccinazione nel momento in cui un medico, accertata la diagnosi della lesione, ne attesti e certifichi anche il nesso causale.

Inoltre, in merito alle vaccinazioni anti SARS-Cov-2, va rilevato che la maggior parte delle segnalazioni di effetti avversi all’AIFA è stata fatta senza il previo accertamento medico-legale sul nesso causale (essendo sufficiente un ponderato sospetto).

Senza dimenticare che molti danneggiati hanno pubblicamente, mediante i social, resa nota la propria convinzione sull’ascrivibilità del danno subìto alla vaccinazione effettuata, e di ciò potrebbe esserci ancora traccia.

Pertanto, il danneggiato deve agire con prudenza e, in caso di dubbi, presentare la domanda di indennizzo prima che scadano i 3 anni :

  1. da quando ha effettuato la segnalazione all’AIFA, tenendo a tal fine presente che anche un proprio familiare avrebbe potuto effettuare la segnalazione ed essa potrebbe essere assunta ad indizio di prova dalla controparte, pertanto ponete attenzione;
  2. se non è stata fatta la segnalazione, dall’accertamento da parte del medico del nesso causale, soprattutto se riportata in un certificato allegato alla stessa istanza di indennizzo;
  3. dalla propria dichiarazione sui social (se vi è stata) di aver subito un effetto avverso riconducibile ai v., o ancor prima se nella comunicazione social si fa riferimento a momenti addirittura precedenti.

Purtroppo, i termini prescrizionali complicano la vita di chi è già danneggiato e, pertanto, suggeriamo di non tralasciare questo aspetto e di mettere insieme tutta la documentazione medica al più presto, preferibilmente con l’ausilio di un medico di fiducia, affinché sia pronta per essere allegata alla domanda di indennizzo nel rispetto dei termini di cui sopra.

Vista la complessità dell’intero meccanismo, che solo all’apparenza appare semplice (trattasi di una domanda da inoltrare alla pubblica amministrazione), va posta estrema attenzione:

  • sia da parte dei medici, affinché supportino con adeguata documentazione medica il fascicolo da allegare alla domanda di indennizzo, a tal fine valutando con estrema attenzione se e cosa allegare, anche eventualmente interfacciandosi con il legale di fiducia dell’assistito;
  • sia da parte degli stessi legali che eventualmente assistono il danneggiato e supervisionano il procedimento amministrativo volto all’ottenimento dell’indennizzo, anche in quanto l’auspicata pronuncia favorevole della C.M.O. assurgerebbe, per alcuna giurisprudenza, a “prova legale di confessioneche il Ministero della Salute non può mettere in discussione nell’eventuale giudizio promosso dal danneggiato per il risarcimento danni da vaccino (ricordiamo che indennizzo e risarcimento rappresentano oggetto di due diritti sostanzialmente diversi), essendo la C.M.O. organo dello Stato e il suo accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero (rif. Cass. civile del 30/06/2020 n.13008 in tema di danni da emotrasfusioni, anch’essi oggetto di indennizzo ex L. 210/92).

In ultimo, interessante per i giuristi tenere in conto che è stato sollevato un fondamentale giudizio di costituzionalità sulla decadenza dei 3 anni. Il quesito posto è se sia legittimo che, ai fini pensionistici, la decadenza travolga unicamente i ratei maturati nei 3 anni precedenti alla presentazione della domanda (salvando il diritto alla prestazione previdenziale per i ratei a venire in quanto il diritto sotteso è ritenuto imprescrittibile) “mentre i destinatari dell’indennizzo L. 210/1992, certamente protetti dalla Costituzione in ragione del grave ed irreparabile vulnus subito a causa delle vaccinazioni e dei trattamenti previsti dalla medesima legge, debbano vedersi estinto il diritto a tutte le prestazioni periodiche nonostante la distensione temporale delle medesime prestazioni periodiche superi di gran lunga il termine triennale di decadenza previsto dalla legge(questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con Ordinanza interlocutoria n. 1308 del 17/01/2022, derivata dal giudizio svoltosi dinanzi Tribunale e Corte d’Appello di Milano).

Restiamo in attesa ma, nel frattempo, poniamo assoluta prudenza e non lasciamo decorrere il triennio.

Avv. Barbara Costa

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