Innanzitutto, l’interpretazione più coerente e fattuale porterebbe a dedurre che la vittima possa attivamente (coscientemente) addebitare il proprio male alla vaccinazione nel momento in cui un medico, accertata la diagnosi della lesione, ne attesti e certifichi anche il nesso causale.
Inoltre, in merito alle vaccinazioni anti SARS-Cov-2, va rilevato che la maggior parte delle segnalazioni di effetti avversi all’AIFA è stata fatta senza il previo accertamento medico-legale sul nesso causale (essendo sufficiente un ponderato sospetto).
Senza dimenticare che molti danneggiati hanno pubblicamente, mediante i social, resa nota la propria convinzione sull’ascrivibilità del danno subìto alla vaccinazione effettuata, e di ciò potrebbe esserci ancora traccia.
Pertanto, il danneggiato deve agire con prudenza e, in caso di dubbi, presentare la domanda di indennizzo prima che scadano i 3 anni :
- da quando ha effettuato la segnalazione all’AIFA, tenendo a tal fine presente che anche un proprio familiare avrebbe potuto effettuare la segnalazione ed essa potrebbe essere assunta ad indizio di prova dalla controparte, pertanto ponete attenzione;
- se non è stata fatta la segnalazione, dall’accertamento da parte del medico del nesso causale, soprattutto se riportata in un certificato allegato alla stessa istanza di indennizzo;
- dalla propria dichiarazione sui social (se vi è stata) di aver subito un effetto avverso riconducibile ai v., o ancor prima se nella comunicazione social si fa riferimento a momenti addirittura precedenti.
Purtroppo, i termini prescrizionali complicano la vita di chi è già danneggiato e, pertanto, suggeriamo di non tralasciare questo aspetto e di mettere insieme tutta la documentazione medica al più presto, preferibilmente con l’ausilio di un medico di fiducia, affinché sia pronta per essere allegata alla domanda di indennizzo nel rispetto dei termini di cui sopra.